Responsabilità degli Istituti scolastici, “contatto sociale” fonte atipica di obbligazione
Creato da LucaCampanella il 30/07/2014 15:51:07

Prendendo spunto dall’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità della struttura scolastica nei confronti degli alunni, in questo spazio di approfondimento si ritorna a parlare del c.d. “contatto sociale”, quale fonte di obbligazioni, in tutto assimilabili agli obblighi nascenti da contratto, anche laddove manchi un vero e proprio accordo formale.

Si osserva, infatti, un utilizzo crescente da parte della Corte di Legittimità di tale istituto, volto a  tutelare gli interessi di quanti “affidino” sé o un proprio familiare ad un altro soggetto in ragione della particolare professione da questi svolta.


Rapporto esistente tra alunno e Struttura scolastica

Lo schema sopra descritto si riscontra, senza alcun dubbio, nell’ipotesi del genitore che affida il proprio figlio all’Istituto scolastico.

In tal caso, la Giurisprudenza è ormai concorde nell’affermare come, pur mancando un vero e proprio contratto, sorga in capo alla Scuola, mediante l’accettazione da parte della stessa della domanda di iscrizione, un’obbligazione complessa di natura contrattuale.

In cosa consistente l’obbligazione a carico della scuola

La Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha avuto modo di chiarire come, a seguito dell’accettazione della domanda di iscrizione presso l’Istituto scolastico, con conseguente ammissione dell’alunno, si instauri tra le parti un vero e proprio “contatto sociale”, in forza del quale sorge in capo alla scuola anche un obbligo di protezione nei confronti dell’alunno per tutto il tempo nel quale quest’ultimo fruisca della prestazione scolastica, intesa sotto tutti i sui aspetti (lezioni didattiche, ricreazione, gite, eventi sportivi e qualunque ulteriore attività svolta nel periodo temporale in cui l’alunno è affidato alla Scuola).

Detto obbligo risulta tanto più pregnante quanto l’età dell’alunno affidato sia minore, variando, dunque, con l’incremento della stessa, il grado di diligenza richiesto all’insegnante nella sorveglianza e nel controllo delle attività svolte dagli scolari.

Ciò comporta sia che l’Istituto scolastico, inteso come struttura in cui vengono accolti gli alunni, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari e prescritti dalla legge (si pensi agli estintori, alle scale antincendio etc) volti ad assicurare la loro incolumità, sia che il personale scolastico e ausiliare, deve vigilare per tutto il tempo in cui l’allievo è “affidato” alla struttura, affinché non ponga in essere comportamenti che costituiscano fonte di pericolo per sé e per gli altri.

La Cassazione ha avuto modo di precisare come, a seguito del contatto sociale, l’obbligazione che sorge in capo alla struttura ed ai suoi dipendenti, anche se appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, non si esaurisce nella sola prestazione a carattere principale (istruzione ed educazione), sussistendo, al contempo, l’obbligo accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso (v. Cass. n. 11751/2013).

Aspetti pratici della responsabilità in capo alla scuola

Il chiarimento operato dalla Corte di legittimità in merito alla natura della responsabilità gravante sull’Amministrazione scolastica, non riguarda una questione prettamente teorica ma, al contrario, ha effetti rilevanti nella pratica.

Per maggiore completezza della trattazione e per una migliore comprensione della materia, si evidenzia come la Scuola possa rispondere per i danni cagionati agli alunni durante l’orario scolastico, a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

Ed, infatti, l’art. 2048 c.c. prevede che l’insegnate e, dunque, la Scuola, in solido tra loro, rispondono a titolo di responsabilità civile, ove uno degli allievi, durante l’orario scolastico abbia cagionato un danno a terzi, e, dunque, anche nell’ipotesi di danno procurato ad un proprio compagno.

In siffatta ipotesi dovrà applicarsi il regime probatorio previsto in caso di responsabilità civile, in forza del quale la Struttura scolastica dovrà dare la prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia dimostrare che il danno è stato cagionato da un fatto imprevedibile e che non poteva essere dalla stessa altrimenti evitato, mentre il danneggiato dovrà fornire la prova del danno, del comportamento fattivo ovvero omissivo della Struttura e/o dell’insegnante, nonché del nesso di causalità esistente tre l’evento lesivo e la condotta contestata.

Al contrario, nel caso di danno auto inflitto da parte dell’alunno (si pensi all’alunno che scivola e cade rovinosamente al suolo),  dovendosi escludere la natura ingiusta del fatto, richiesta quale presupposto per la responsabilità extracontrattuale, la Scuola sarà chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi per gli effetti dell’art. 1218 c.c., con la conseguenza che graverà su quest’ultima la prova di avere adottato tutte le misure idonee volte a scongiurare il fatto.

Detta precisazione non si pone in contrasto con quanto riportato pocanzi in merito ai doveri di protezione assunti dalla struttura scolastica a seguito dell’ammissione dell’alunno, poiché, ove venga accertato che il danno non si sarebbe prodotto nel caso in cui fossero state adottate tutte le precauzioni  necessarie ad evitarlo, la Scuola risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.

La Corte di Legittimità, a questo proposito, ha avuto modo di chiarire come, in caso di inadempimento dell’Amministrazione scolastica e dei suoi dipendenti, sussista una responsabilità contrattuale, applicabile anche in caso di risarcimento da fatto illecito, quando la causa del danno deve essere ricercata nella violazione di un obbligo di protezione gravante sulla Scuola, con conseguente superfluità dell’indagine in merito a una responsabilità extracontrattuale della stessa, astrattamente concorrente.