Responsabilità della Banca, anche solo per colpa, nell'errata segnalazione di un soggetto alle Centrali dei Rischi
Creato da LucaCampanella il 25/05/2012 18:05:59

La pronuncia della Suprema Corte qui presa in esame trae la propria origine da una errata segnalazione effettuata da una Banca di un Soggetto come cattivo pagatore alla EURISC, la banca dati di natura privata utilizzata dagli istituti di credito per scambiarsi informazioni in merito alla storia economica dei propri clienti, segnalando in particolare quei soggetti a rischio di insolvenza, alterando in tal modo la reputazione commerciale del proprio cliente, con tutte le conseguenze derivanti (ed in particolare la concreta impossibilità di ottenere nuove linee di credito presso altri istituti bancari, oltre che la potenziale chiusura delle linee di credito già aperte).

Il Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, investito della causa di risarcimento promossa dal correntista per il ristoro dei danni allo stesso derivati dalla lesione della sua reputazione commerciale, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 393 rigetta la domanda risarcitoria evidenziando come non fosse provato il dolo della Banca nel compimento dell'atto di danneggiamento.

L'ordinanza emessa dal Giudice di Legittimità, con la quale è stata emendata la pronuncia del Tribunale di Agrigento, oltre a ritenere il ricorso per saltummanifestamente fondato”, ha fatto un po’ di ordine nella confusa interpretazione dell’istituto svolta dal Giudicante di prime cure, il quale ha evidentemente confuso il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 del codice penale - previsto esclusivamente nella forma dolosa, senza possibilità di irrogare una sanzione in caso di danneggiamento colposo- con gli aspetti civilistici, nei quali la colpa assurge a parametro principe di imputazione di responsabilità.

Non è dunque compito del Giudice civile spingersi a richiedere la prova del dolo (francamente diabolica) nel comportamento dell'Istituto Bancario che segnala un situazione differente rispetto al dato reale. Ed anzi, poiché nel caso di specie oltre all’art. 2043 del codice civile -che sanziona comportamenti colposi extracontrattuali- rileva altresì il rapporto contrattuale instaurato tra le parti, ben potrebbe essere argomentato che il comportamento dell'Istituto di Credito, rientrando in un obbligo accessorio al contratto di finanziamento, potrà soggiacere alla disciplina probatoria della responsabilità di tipo contrattuale, oggettivamente di maggior favore anche per quanto riguarda l'errata segnalazione ad EURISC.

Proprio in virtù di dette considerazioni, la Cassazione ha concluso affermando il principio in base al quale “ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso”.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 22 novembre 2011, n. 24650

Cassazione civile Sez. VI, Ord., 22-11-2011, n. 24650

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. e R.A., elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita 232, presso l'avv. T.E., rappresentati e difesi dall'avv. G.R. giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

Banca P. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Governo Vecchio 118, presso l'avv. F. G., rappresentata e difesa dall'avv. P. G. giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata n. 323 del 16.11.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. P. per la Banca;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l'intimata, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, aveva rigettato la domanda risarcitoria contro la Banca Popolare Sant'Angelo, in relazione all'avvenuta segnalazione all'EURISC del mancato pagamento di tre rate di un contratto di mutuo, che viceversa erano state regolarmente versate.

In particolare il tribunale decideva nel senso indicato, avendo riscontrato una mancanza di prova in ordine ad un comportamento doloso della convenuta finalizzato ad arrecare un danno ingiusto all'attore, e la statuizione veniva censurata dal V., che rilevava come ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso (primo motivo), lamentando inoltre l'errata statuizione sulle spese processuali (secondo motivo).

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (restando così assorbito il secondo) sia sotto il profilo della rappresentata sufficienza di un comportamento colposo della banca, sia sotto l'aspetto del denunciato vizio motivazionale, non avendo il giudice del merito indicato alcuno degli elementi di fatto posti a base della sua decisione”.

Tali rilievi, ai quali hanno aderito il Procuratore Generale ed il ricorrente, sono condivisi nel merito dal Collegio, che tuttavia precisa che tre risultano essere i motivi di impugnazione; che con il primo infatti era stata denunciata la nullità della sentenza perché non siglata nelle singole facciate, doglianza che appare infondata rilevando unicamente a tal fine la sottoscrizione del provvedimento; che per il secondo ed il terzo motivo, espressamente considerati dal relatore, valgono le condivise conclusioni ivi formulate alle quali si rinvia. Ne consegue che il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, che provvedere ad una nuova delibazione della domanda tenendo conto dell'esistenza degli eventuali elementi di colpa ravvisabili nel comportamento dei dipendenti della banca, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.