La Corte Costituzionale preferisce prendere la strada del formalismo
Creato da LucaCampanella il 14/05/2012 14:29:02

Si segnala l’emissione da parte della Corte Costituzionale della sentenza 03.05.2012 n° 111, che prendendo in esame l’art. 145 co. 1 Cod. Ass. Priv., letto in combinato disposto con il successivo art. 148 co. 2, lo ha interpretato in base al significato letterale delle norme, nel senso che la violazione dell’onere di conformazione della richiesta risarcitoria a tutti i requisiti formali richiesti comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, affermando espressamente come una interpretazione così rigorosa delle norma non contrasta con i principi di rango costituzionale.

Si aprono, quindi, tempi assai duri per i danneggiati ed i loro Legali, che saranno costretti ad un formalismo esasperato delle richieste di risarcimento, pena l’improcedibilità delle successive domande giudiziali.

Si ricorda, infatti, come l’art. 145 Cod. Ass. Priv. subordini la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, però solo se occorso a seguito di sinistro stradale, al decorso di un periodo non inferiore a novanta giorni “c.d. spatium deliberandi” decorrente dal ricevimento da parte della Compagnia Assicuratrice della raccomandata a.r. contenente la relativa richiesta risarcitoria predisposta con “le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148”. 

Tale articolo, prevede come la richiesta di risarcimento debba contenere:
- l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;

e deve essere accompagnata:

- dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite;

- da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Si prevedono, in un prossimo futuro, tali e tante eccezioni da parte delle Compagnie in merito alla non rispondenza delle richieste risarcitorie avanzate dai danneggiati nella fase stragiudiziale per carenza dei requisiti formali di indicazione, descrizione e allegazione richiesti dall’art. 148, tali da paralizzare la maggior parte delle azioni giudiziali intraprese, a causa dell'improponibilità delle stesse, a tutto vantaggio dei notori intenti dilatori delle assicurazioni, che, già oggi, eseguono le liquidazioni dei danni  con tempistiche a dir poco “bibliche”.