Equitalia non può iscrivere ipoteca per un debito inferiore agli 8.000,00 euro
Creato da LucaCampanella il 23/04/2012 12:14:23

La recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 12 aprile 2012, n. 5771, ribadendo concetti già espressi nelle precedenti statuizioni dell’8 luglio 2007, n. 16412 e del 22 febbraio 2010, n. 4077, alle quali si era conformata anche la Commissione Tributaria della Regione Lombardia - Milano, Sez. VIII, del 28 aprile 2010, n. 46, ritiene illegittima l'adozione da parte dell'Equitalia - Agente della Riscossione - della misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria in tutti i casi in cui l'importo a debito risulti inferiore alla soglia degli 8.000,00 euro, prevista dalla disciplina del D.P.R. 602/1973.

Vi è da notare che i principi espressi dalla Corte con la citata setenza n. 4077/2010, erano stati in seguito recepiti dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, all’art. 3, comma 2ter, dichiarava illegittimi i gravami ipotecari iscritti per importi inferiori a detta soglia.

Desta quindi stupore che i Giudici di Piazza Cavour abbiano dovuto tornare nuovamente sulla questione per far acclarare l’illegittimità di un comportamento già dichiarato tale non solo dalla giurisprudenza consolidatasi sul punto, ma anche da una espressa previsione normativa.

Finalmente, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, i contribuenti impossibilitati a far fronte ai propri impegni quotidiani possono tirare almeno un sospiro di sollievo salvando la propria abitazione dall’illegittima iscrizione di gravami ipotecari, che dovranno essere, pertanto, cancellati.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 3 - 12 aprile 2012, n. 5771

(Presidente Vittoria – Relatore Tirelli)

Fatto e diritto

La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl La Colonna ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi Euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica Alli Copanello negli anni 2000/2003;

che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l'annullamento dell'iscrizione per violazione dell'art. 76 del DPR n. 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo del credito non superava gli ottomila Euro;

che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l'appello perché «nessun precetto legislativo era stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore indicato dall'art. 76 sia in relazione agli artt. 50 e 77», il primo dei quali stabiliva che in caso di mancato inizio dell'espropriazione entro un anno dalla consegna della cartella di pagamento, il concessionario doveva procedere alla previa notificazione di un'intimazione ad adempiere; che la E. Tr. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 2 e 19 del D. Lgs n. 546/1992, nonché degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, perché avrebbe dovuto «limitarsi alle vicende del rapporto tributario ed alla attitudine, efficacia ed esecutività dei titoli (ad essa) sottesi... e ciò in quanto la fase di esecuzione forzata (ipotetica ed eventuale) e le correlative opposizioni ed anche le domande di riduzione o restrizione dell'ipoteca rientra(va)no nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria»; che con il secondo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la violazione degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non aveva considerato che decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla consegna della cartella esattoriale, il concessionario non aveva bisogno di notificare nessuna intimazione per procedere all'iscrizione ipotecaria, che non costituiva un atto della espropriazione, ma una semplice forma di cautela, con garanzia reale del credito erariale, cui risultava per ciò solo inapplicabile sia il limite di valore contenuto nell'art. 76 che l'obbligo preliminare previsto dall'art. 50; che la srl La Colonna non ha svolto attività difensiva; che il primo motivo è inammissibile, in quanto pronunciando l'annullamento della ipoteca, la Commissione Provinciale ha implicitamente riconosciuto di avere giurisdizione al riguardo;

che non avendo proposto appello sul punto ed essendosi perciò formato il giudicato interno su di esso, la spa E. Tr. Equitalia non può pretendere di rimetterlo nuovamente in discussione;

che a proposito del secondo motivo giova ricordare che il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un'autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l'ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;

che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d'impedire l'iscrizione dell'ipoteca per importi inferiori agli ottomila Euro che, com'è noto, rappresentavano per l'agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare; che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (su cui v. C. Cass. n. 2053 del 2006), anche l'ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76 (C. Cass. 22/2/2010, n. 4077);

che la ricorrente ha chiesto di rimeditare il problema, aggiungendo agli argomenti già dibattuti ulteriori considerazioni basate non soltanto sulla portata attribuita alle predette norme dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs n. 46/1999, dal rappresentante del Governo in risposta ad un'interrogazione parlamentare e dall'Agenzia delle Entrate in due circolari, ma anche, e soprattutto, sul tenore letterale del comma 2 ter dell'art. 3 del DL 25/3/2010, n. 40, convertito dalla legge n. 73/2010, che aveva si vietato d'iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila Euro, ma soltanto «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» confermando così che per il periodo pregresso non esisteva nessun limite di valore per l'iscrizione; che neppure tali considerazioni appaiono decisive, perché quello che conta ai fini dell'interpretazione di un atto normativo non è l'intenzione del Legislatore (C. Cass. n. 2454 del 1983) o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (C. Cass. n. 3550 del 1988) quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l'appunto, nel senso della non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell'art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che il DL succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell'ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all'epoca previsto per l'espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato;

che in applicazione del principio stabilito da C. Cass. n. 4077 del 2010, che il Collegio condivide e ribadisce, deve quindi affermarsi che bene ha fatto il giudice a quo a confermare l'annullamento dell'ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 Euro;

che trattandosi di statuizione da sola sufficiente a giustificare la decisione impugnata, non occorre passare all'esame della doglianza concernente l'inapplicabilità dell'art. 50, che anche ove fondata non potrebbe giammai condurre alla cassazione della pronuncia in esame;

che non occorre nemmeno provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl La Colonna.


P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.